Smart working: le novità legate alla sicurezza sul lavoro

Con l’entrata in vigore della Legge 11 marzo 2026, n. 34 (Legge annuale sulle piccole e medie imprese, cd. Legge PMI), sono state introdotte importanti novità sulla tutela della salute e sicurezza per chi lavora in modalità agile anche detto smart working (art. 11).

Questa Legge modifica il Testo Unico della sicurezza, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, riconoscendo la difficoltà del datore di lavoro nel controllare direttamente i luoghi in cui si svolge lo smart working.

Si rende pertanto necessario, adempiere agli obblighi di sicurezza consegnando, almeno una volta l’anno, un’informativa scritta al lavoratore in modalità agile e al RLS Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (ove presente).

In tale informativa devono essere indicati i rischi generali e quelli specifici connessi al lavoro agile, e si ribadiscono gli obblighi del lavoratore:

  • prendersi cura della propria salute e sicurezza;
  • attenersi alle indicazioni ricevute, collaborando attivamente all’attuazione delle misure di prevenzione;
  • segnalare tempestivamente eventuali criticità o inadeguatezze della postazione;
  • utilizzare correttamente attrezzature e dispositivi di protezione eventualmente messi a disposizione

Attenzione: In caso di mancata consegna dell’informativa, si applicano le sanzioni già previste dall’art. 55, comma 5, lett. c), che includono l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 €, in linea con le altre violazioni in materia di informazione e formazione sulla sicurezza.

La Marin 3 mette a disposizione qui di seguito, per chi ancora non avesse provveduto alla consegna, un modello di informativa che le imprese potranno utilizzare come base operativa, da adattare alla propria realtà organizzativa e ai rischi specifici con l’aiuto del proprio consulente del lavoro.
Scarica il modello di informativa.

Ricordiamo che l’informativa:

  • non sostituisce la formazione generale e specifica di cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e agli Accordi Stato-Regioni, ma la integra;
  • non sostituisce la valutazione dei rischi (DVR), che deve comunque considerare le attività svolte in modalità agile e i relativi rischi;
  • ha la funzione di portare a conoscenza del lavoratore, in maniera chiara e sintetica, i principali rischi e le misure di prevenzione da adottare nel contesto del lavoro da remoto.

Per chi avesse necessità di aggiornare il proprio DVR per includere questi rischi, Marin 3 rimane a completa disposizione per una consulenza mirata.