Nuovo obbligo formativo per i Datori di Lavoro. Cosa prevede l’Accordo del 17 aprile 2025

Cos’è l’Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025

Si tratta di un Accordo approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni (atto n. 59/CSR del 17 aprile 2025) in materia di formazione obbligatoria sulla salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 37, comma 2) e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025.

Viene comunemente definito “Accordo Unico” perché accorpa e sostituisce integralmente gli accordi precedenti del 2011, 2012 e 2016.

Chi viene escluso dall’obbligo?

Sono esclusi i Datori di Lavoro che, prima dell’entrata in vigore del nuovo Accordo (cioè prima del 24 maggio 2025), hanno già concluso positivamente il corso per RSPP Datore di Lavoro per il quale è riconosciuto un credito formativo totale.

Attenzione: in questo caso, il regolare aggiornamento quinquennale del corso RSPP Datore di Lavoro sarà necessario per mantenere il credito formativo anche per l’aggiornamento del corso Datore di Lavoro.

Se il Datore di Lavoro non dovesse più ricoprire il ruolo di RSPP, dovrà frequentare i corsi di aggiornamento per Datore di Lavoro.

Cosa regolamenta

L’Accordo disciplina in modo organico la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, elencando dettagliatamente i corsi soggetti alla nuova regolamentazione.

Tra quelli inclusi ci sono:

  • formazione generale e specifica per lavoratori;
  • formazione per dirigenti e preposti;
  • formazione e aggiornamento per DdL-RSPP;
  • corsi per operatori attrezzature;
  • formazione per ambienti sospetti di inquinamento o confinati;

Vengono indicati durata, contenuti minimi, modalità formative (aula, videoconferenza sincrona, e-learning), requisiti dei docenti e criteri di verifica dell’apprendimento.

Corsi esclusi dalla norma

Sono esclusi (e restano regolamentati da altre norme):

  • corsi per antincendio (regolati dal D.M. 2/9/2021);
  • corsi per primo soccorso (D.M. 388/2003);
  • formazione per RLS (disciplinata dall’art. 37 comma 10 del D.Lgs. 81/08);

Cosa sostituisce

L’Accordo Unico del 2025 abroga e sostituisce in modo definitivo i seguenti accordi precedenti:

  • accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011;
  • accordo del 22 febbraio 2012;
  • accordo del 7 luglio 2016;

Principali novità introdotte dall’Accordo: cosa cambia per le aziende

 

  • Introduzione di nuove figure formative prima non normate (ad es. Datore di Lavoro, addetti alla conduzione di carriponte);
  • Modifiche dei corsi precedentemente regolamentati:
    • Preposti: durata da 8 a 12 ore + aggiornamento biennale e non quinquennale;
    • Dirigenti: durata da 16 a 12 ore;
    • Dirigenti e Datore di Lavoro: modulo aggiuntivo “Cantieri” per le imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili;
    • Rspp Datore di Lavoro: soppressione della durata minima variabile in base al livello di rischio dell’azienda, modulo comune di 8 ore per tutti + modulo tecnico-integrativo dedicato solo per i settori Agricoltura, Pesca, Costruzioni, Chimico;
    • Spazi confinati: definizione della durata minima (12 ore);
    • Aggiornamento Attrezzature: rapporto docente-discenti 1:6 con obbligo di prova pratica;
  • Introduzione dell’obbligo di verifica finale strutturata per tutti i percorsi (non solo test a crocette, ma anche prove pratiche e/o colloquio);
  • Precisazione delle regole per la formazione in videoconferenza sincrona, blended e in e-learning, con limiti più stringenti su alcuni corsi:
    • Non è più prevista la modalità e-learning per i corsi preposti e RSPP Datore di Lavoro;
    • Non è più prevista la modalità videoconferenza sincrona per le parti teoriche/aggiornamenti dei corsi per gli operatori macchine;
    • Divieto di utilizzo dello smartphone e di postazioni condivise tra più utenti in modalità videoconferenza sincrona;
  • Obbligo di tracciabilità dei corsi e rilascio di attestati solo da soggetti formatori riconosciuti;

Quando entra in vigore

L’Accordo è entrato in vigore il 24 maggio 2025, giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

È prevista una fase transitoria della durata di 12 mesi, durante la quale sarà ancora possibile avviare corsi secondo la normativa previgente (fino al 24 maggio 2026).

Tuttavia, tutti i datori di lavoro devono completare il corso a loro dedicato entro il 24 maggio 2027.

Marin 3 ha già predisposto i Corsi secondo i nuovi canoni della norma e siamo pronti a fornirti l’adeguata formazione.