NOVITÀ MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO. ECCO COSA DEVE FARE LA TUA AZIENDA

Con il D.M. 22 settembre 2026 e la Circolare VVF n. 20188, introdotte le nuove disposizioni operative per la gestione della fase transitoria previste dal Decreto Controlli.

Cosa significa questo per le aziende e la sicurezza sul lavoro

Per le aziende e i datori di lavoro, questa novità normativa garantisce la continuità dei controlli periodici sui presidi antincendio senza il rischio di trovare operatori improvvisamente sprovvisti dei requisiti transitori.

I tecnici che hanno presentato la domanda entro la scadenza del 25 settembre 2026 possono operare in piena legittimità durante tutto il periodo d'esame delle pratiche, salvaguardando la conformità aziendale alle norme di prevenzione incendi e salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08).

 

Cosa devono verificare i datori di lavoro e i responsabili della sicurezza?

Per le aziende e i datori di lavoro, questa novità assicura che i controlli periodici non subiscano interruzioni. È tuttavia fondamentale effettuare una rapida verifica procedurale:

1. Verificare che i tecnici manutentori antincendio che operano presso la propria azienda siano già qualificati.

In alternativa:

2. Verificare la presentazione dell’istanza. Accertarsi che il tecnico manutentore antincendio incaricato abbia presentato regolare istanza entro il 25 settembre 2026.

3. Verificare le tipologie interessate. Controllare che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio oggetto della manutenzione rientrino nelle tipologie indicate nell’istanza.

3. Conservare la documentazione. Mantenere la documentazione relativa agli interventi di controllo e manutenzione effettuati durante la fase transitoria, così da poter ricostruire le attività svolte e la relativa gestione documentale.

Cosa cambia per la manutenzione antincendio

Il Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 222 del 24 settembre 2026) il D.M. 22 settembre 2026, integrando il D.M. 1° settembre 2021 (noto come Decreto Controlli) con il nuovo articolo 6-bis.

A seguito del decreto, la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del CNAVVF ha diramato la Circolare n. 20188 del 24 settembre 2026, fornendo le prime indicazioni operative per la gestione della fase transitoria di qualificazione dei tecnici manutentori antincendio.

La misura si è resa necessaria per gestire la complessità e le tempistiche di istruttoria per la valutazione dei requisiti tecnici su scala nazionale, evitando interruzioni o blocchi operativi nelle attività di controllo e manutenzione degli impianti.

ATTENZIONE: Non si tratta di una proroga generalizzata
Il nuovo provvedimento non sposta indistintamente la scadenza per tutti i manutentori. La continuità operativa è concessa esclusivamente a chi ha già avviato l'iter di qualificazione entro il 25 settembre 2026.

I punti chiave della norma: chi beneficia della proroga?

La disposizione individua un regime di salvaguardia con condizioni e limiti ben precisi:

  1. Requisito di accesso: La continuità operativa è riservata esclusivamente ai soggetti che abbiano presentato regolare istanza per la valutazione dei requisiti entro il 25 settembre 2026.
  2. Durata della proroga: I tecnici interessati possono continuare a svolgere le attività di manutenzione e controllo fino alla conclusione della valutazione dell'istanza e, comunque, non oltre il 31 marzo 2027.
  3. Ambito di operatività: La prosecuzione delle attività è strettamente limitata alle tipologie di impianti e presidi specificate nell’istanza inoltrata (es. estintori, reti idranti, porte tagliafuoco, sistemi di evacuazione fumo, ecc.).

Il supporto di Marin 3 

In un panorama normativo in continua evoluzione, Marin 3 Srl affianca le aziende nella corretta gestione della sicurezza, dell'antincendio e del rispetto delle scadenze normative.

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Riferimenti normativi:

  • D.M. 1° settembre 2021 – Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio.
  • D.M. 22 settembre 2026 – Modifiche al D.M. 1° settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2026.
  • Circolare VVF n. 20188 del 24 settembre 2026 – indicazioni operative relative alla fase transitoria.