L’Art. 6 comma 2 del D.P.R. 151/11 istituisce l'obbligo di tenuta del Registro dei controlli per le aziende soggette alle visite di controllo da parte dei Vigili del Fuoco e obbligate pertanto a richiedere il Certificato di Prevenzione Incendi (attività elencate all’Allegato I del presente decreto).
CHI LO DEVE FARE
Le aziende che ricadono nelle attività elencate nell’Allegato I del D.P.R. 151/11hanno l’obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo
le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all’atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA.
I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l’informazione, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell’attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.
QUANDO VA REDATTO
Il registro deve essere redatto in caso l’azienda sia soggetta al controllo da parte dei VVF.
AGGIORNAMENTO
Il registro deve essere aggiornato riportando tutte le manutenzioni e le verifiche eseguite secondo le scadenze prestabilite.