Il TITOLO IV – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI, del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., indica l’obbligo da parte del datore di lavoro, di redazione del piano operativo di sicurezza (POS) in riferimento al singolo cantiere interessato, al fine di valutare tutti i rischi e individuare le conseguenti misure di prevenzione e protezione (art. 17 comma 1, lettera a). I contenuti minimi del documento sono indicati nell’allegato XV del suddetto decreto.
CHI LO DEVE FARE
Sono soggette a tale obbligo tutte le aziende che abbiano almeno un dipendente o ad esso equiparato (es. soci lavoratori, partecipanti a tirocini formativi, ecc.) all’interno del loro organico. L’ambito di applicazione è quello relativo ai cantieri temporanei o mobili intesi come luoghi in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’ Allegato X, ovvero:
QUANDO VA REDATTO
Il documento deve essere elaborato per ogni singolo cantiere. Prima dell'inizio dei lavori ciascuna impresa esecutrice deve trasmettere il proprio piano operativo di sicurezza all’impresa affidataria
AGGIORNAMENTO
E’ previsto l’aggiornamento / rielaborazione in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori