Lo scopo della redazione del piano di emergenza (art. 5 D.M. 10.03.98 ) è quello di dare indicazioni sul comportamento del personale dipendente, degli incaricati della squadra e del personale delle imprese esterne e visitatori e di dare le opportune informazioni tecniche da utilizzare quando si verifica una situazione di emergenza.
Per emergenza si intende ogni situazione anomala che presenti un pericolo potenziale o in atto; le cause possono insorgere dall’esterno (altri stabili vicini, da mezzi di transito sulle strade che costeggiano l’edificio, ecc. ) o dall’interno della sede.
Il presente piano conterrà quindi tutte le procedure da seguire in conseguenza dell’emergenza ed i comportamenti che dovranno tenere tutte le persone, sia quelle addette all’intervento, sia quelle non addette, gli esterni (ditte di manutenzione) e gli eventuali visitatori (o clienti). Il piano di emergenza interna tende quindi a perseguire i seguenti obbiettivi:
Affrontare l’emergenza fin dal primo insorgere per contenere gli effetti e riportare rapidamente la situazione in condizioni di normale esercizio;
Pianificare le azioni necessarie per proteggere le persone sia all’interno che all’esterno;
Proteggere nel modo migliore i beni dell’Azienda.
CHI LO DEVE FARE
Sono soggetti a tale obbligo tutti i luoghi di lavoro ove sono occupati 10 o più dipendenti.
Per le altre aziende il datore di lavoro non è infatti tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando l’adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.