Il presente documento di Valutazione rischio incendio viene redatto seguendo le linee guida definite dal D.M. 10/03/1998; tale decreto stabilisce, in attuazione dell’art. 46 del D.Lgs. 81/08, i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro ed indica le misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare, al fine di ridurre la probabilità d’insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi.
CHI LO DEVE FARE
Il rischio incendio, secondo quanto disciplinato dal D.Lgs. 81/08, deve essere considerato nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Tale adempimento è quindi obbligatorio, come stabilito dal comma 1 dell’art.28 D.Lgs. 81/08
QUANDO VA REDATTO
Il documento di valutazione del rischio incendio, essendo parte integrante del DVR, va redatto entro 90 giorni dalla data di inizio attività.
AGGIORNAMENTO
Esso richiede un aggiornamento in relazione alla variazione dei fattori di rischio individuati.
Il D.M. 10.03.98 inoltre specifica che il luogo di lavoro deve essere tenuto costantemente sotto controllo per assicurare che le misure di sicurezza antincendio esistenti e la valutazione stessa siano affidabili.
Tale valutazione dei rischi deve essere oggetto di revisione se c’è un significativo cambiamento nell’attività nei materiali utilizzati o depositati, o quando l’edificio è oggetto di ristrutturazioni o ampliamenti.