Il “Testo unico delle disposizioni in materia di tutela della maternità e paternità” approvato con D.Lgs. 26.03.2001 n. 151 con i relativi allegati determina i requisiti minimi per la protezione delle lavoratrici madri e dei nascituri. In esso sono illustrati i principali fattori di rischio per la salute della donna e del bambino presenti nei luoghi di lavoro e gli adempimenti a carico del datore di lavoro.
CHI LO DEVE FARE
E’ affidato al Datore di lavoro il compito di valutare periodicamente anche i rischi derivanti dalle attività svolte in azienda per la gravidanza e l’allattamento, tenendo conto sia della salute della donna che di quella del bambino, e di prevedere le conseguenti misure di protezione e prevenzione, ivi compreso eventuali modifiche di orario e condizioni di lavoro o lo spostamento ad una mansione non a rischio.
La valutazione dei rischi a carico del Datore di lavoro prevede prima di tutto l’identificazione dei lavori vietati (per i quali è previsto l’allontanamento durante la gravidanza e, in alcuni casi, fino a sette mesi dopo il parto) e – relativamente ai restanti lavori – l’individuazione di possibili fattori di rischio residuo per la gravidanza (per esempio: l’orario, i turni, la postura fissa, ecc.), per i quali devono essere adottate misure protettive.
QUANDO VA REDATTO
Il documento di valutazione dei rischi per gestanti e puerpere, essendo parte integrante del DVR, va redatto entro 90 giorni dalla data di inizio attività.
AGGIORNAMENTO
Esso va ripetuto in occasione di modifiche dell'attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro