Documento di Valutazione dei Rischi da Vibrazioni

l D.Lgs. 81/08 prescrive l'obbligo del Datore di Lavoro di valutare il rischio da esposizione a vibrazioni dei lavoratori durante il lavoro ed...

l D.Lgs. 81/08 prescrive specifiche metodiche di individuazione e valutazione dei rischi associati all’esposizione a vibrazioni del sistema mano-braccio (HAV) e del corpo intero (WBV) e specifiche misure di tutela, che vanno documentate nell’ambito del rapporto di valutazione dei rischi prescritto dal D.Lgs. 81/08. 
L’articolo 202 del D.Lgs. 81/08 prescrive in particolare l’obbligo, da parte dei datori di lavoro, di valutare il rischio da esposizione a vibrazioni dei lavoratori durante il lavoro ed è previsto che la valutazione dei rischi possa essere effettuata sia senza misurazioni, sulla base di appropriate informazioni reperibili dal costruttore e/o da banche dati accreditate (ISPESL, CNR, Regioni), sia con misurazioni, in accordo con le metodiche di misura prescritte da specifici standard ISO-EN. 

CHI LO DEVE FARE

Il rischio da vibrazioni si colloca tra i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici presenti nell’ambiente di lavoro e, secondo quanto disciplinato dal D.Lgs. 81/08, deve essere considerato nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
Tale adempimento è quindi obbligatorio, come stabilito dal comma 1 dell’art.181: “Nell’ambito della valutazione di cui all’articolo 28, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica e alle buone prassi”.

QUANDO VA REDATTO

Il documento di valutazione dei rischi da vibrazioni, essendo parte integrante del DVR, va redatto entro 90 giorni dalla data di inizio attività.

AGGIORNAMENTO 

Inoltre, come tutte le valutazioni degli agenti fisici trattate nel TITOLO VIII del D.Lgs 81/08, esso va aggiornato con cadenza almeno quadriennale e ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione.