Il Titolo VII – ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI, del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., indica l’obbligo da parte del datore di lavoro, all’atto della valutazione dei rischi, dell’analisi del posto di lavoro (art. 174 comma 1), inteso come insieme delle attrezzature munite di videoterminale, con tastiera o altro sistema di immissione dati, apparecchiature connesse, supporto per i documenti, sedia, piano di lavoro, nonché l'ambiente immediatamente circostante (art. 173).
CHI LO DEVE FARE
Tutte le attività lavorative in cui operino dipendenti o ad essi equiparati (es. soci lavoratori, partecipanti a tirocini formativi, ecc.), che comportano l'uso di attrezzatura munita di videoterminale, inteso come “schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato”, devono analizzare la relativa postazione.
Sono esplicitamente escluse da detto obbligo, le seguenti attività:
QUANDO VA REDATTO
La valutazione dei rischi connessi al videoterminale, essendo parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., va redatto entro 90 giorni dalla data di inizio attività.
AGGIORNAMENTO
Esso va ripetuto in occasione di modifiche dell'attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro, connesse con l’impiego di suddetta attrezzatura.