Le Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA) sono normate dal Titolo VIII, Capo V del D.Lgs. n. 81/08 , e si dividono in radiazioni infrarosse (IR), visibili ed ultraviolette (UV).
CHI LO DEVE FARE
La valutazione di tutti i rischi per i lavoratori è un obbligo a carico del datore di lavoro.
Le principali sorgenti da analizzare sono relative a radiazioni di tipo coerente ed incoerente, ma non tutte avranno necessità di un approfondimento di analisi (vedasi Art. 181, comma 3, D.Lgs. n. 81/08, sorgenti ROA definite “Sicure”, ovvero “giustificabili”).
L’approfondimento della valutazione del rischio dovrà essere realizzato nei seguenti casi (elenco non esaustivo):
Se le sorgenti non sono giustificabili, la valutazione senza misurazioni può essere effettuata quando si è in possesso di dati tecnici forniti dal fabbricante, di dati in letteratura o di dati riferiti a situazioni analoghe.
QUANDO VA REDATTO
La valutazione del rischio di esposizione a radiazioni ottiche artificiali va redatta, essendo parte integrante del DVR, entro 90 giorni dalla data di inizio attività.
AGGIORNAMENTO
E’ previsto l’aggiornamento in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini dell’ esposizione alle radiazioni ottiche artificiali, e comunque ad intervalli di quattro anni, rispetto la prima valutazione strumentale.