Per “atmosfera esplosiva” l’art. 288 D.Lgs 81/08 intende una miscela con l’aria di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga nell’insieme della miscela incombusta. Il documento conterrà: l’individuazione e la valutazione dei rischi di esplosioni l’indicazione dei luoghi classificati l’indicazione di misure adeguate per raggiungere gli obbiettivi di salvaguardia dei lavoratori l’indicazione dei luoghi nei quali si applicano le prescrizioni minime di cui all’allegato L parte A e B del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. l’indicazione che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza l’indicazione che sono stati adottati gli accorgimenti necessari per l’impiego sicuro delle attrezzature di lavoro
CHI LO DEVE FARE
Il documento di valutazione dei rischi da atmosfere esplosive è parte integrante del DVR e deve essere elaborato in tutti i luoghi, anche sotterranei, dove i lavoratori possono essere esposti al rischio da atmosfere esplosive (art. 287 commi 1 e 2 D.Lgs 81/08)
QUANDO VA REDATTO
Il documento di valutazione del rischio da atmosfere esplosive, essendo parte integrante del DVR, va redatto entro 90 giorni dalla data di inizio attività.
AGGIORNAMENTO
E’ previsto l’aggiornamento / rielaborazione in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità