Il Titolo (IX) – SOSTANZE PERICOLOSE, Capo I del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici (comma 1 dell’articolo 221 - campo di applicazione). Nella valutazione di cui all’Articolo 28 del Decreto Legislativo n° 81/08, il datore di lavoro determina preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti prendendo in considerazione proprietà pericolose, informazioni sulla sicurezza, livello e tipo di esposizione, metodo di utilizzo, valori limite, effetti delle misure preventive e protettive adottate e da adottare ed eventuali azioni di sorveglianza sanitaria
CHI LO DEVE FARE
Si applica a tutti gli agenti chimici pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro, ad eccezione delle disposizioni relative agli agenti chimici per i quali valgono provvedimenti di protezione radiologica regolamentati dal Decreto Legislativo n° 230 del 1995, e successive modifiche (comma 1 dell’articolo 221 - campo di applicazione), agli agenti cancerogeni e al trasporto di agenti chimici pericolosi Non si applica alle attività comportanti esposizione ad amianto che sono disciplinate esclusivamente dal Capo III del Decreto Legislativo n. 81, del 9 aprile 2008.
QUANDO VA REDATTO
Il documento di valutazione dei rischi da agenti chimici, essendo parte integrante del DVR, va redatto entro 90 giorni dalla data di inizio attività
AGGIORNAMENTO
Il documento di valutazione dei rischi da agenti chimici va aggiornato: