Documento di Valutazione dei Rischi da Agenti Biologici

Il datore di lavoro tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative ed in particolare...

Il Titolo (X) – ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI, del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dall’esposizione ad agenti biologici (comma 1 dell’articolo 266 - campo di applicazione). Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative ed in particolare:

  • della classificazione degli agenti biologici
  • dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte
  • dei potenziali effetti allergici e tossici
  • della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore
  • delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente e del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.

CHI LO DEVE FARE

Si applica a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici, restando ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme comunitarie sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.

QUANDO VA REDATTO

Il documento di valutazione dei rischi da esposizione ad agenti biologici, essendo parte integrante del DVR, va redatto entro 90 giorni dalla data di inizio attività

AGGIORNAMENTO

Esso va ripetuto: 

  • in occasione di modifiche dell'attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro
  • comunque almeno ogni tre anni

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