Il Titolo (X) – ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI, del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dall’esposizione ad agenti biologici (comma 1 dell’articolo 266 - campo di applicazione). Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative ed in particolare:
CHI LO DEVE FARE
Si applica a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici, restando ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme comunitarie sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.
QUANDO VA REDATTO
Il documento di valutazione dei rischi da esposizione ad agenti biologici, essendo parte integrante del DVR, va redatto entro 90 giorni dalla data di inizio attività
AGGIORNAMENTO
Esso va ripetuto: