Documento di valutazione dei rischi

Il documento valutazione dei rischi va redatto dal Datore di Lavoro in collaborazione con l’RSPP ed il...

Il documento valutazione dei rischi va redatto dal Datore di Lavoro, così come stabilito dall’art. 29 del D.Lgs. 81/08 (definito anche Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro), in collaborazione con l’RSPP ed il Medico Competente. La legge stabilisce che tale valutazione deve avere come oggetto l’analisi di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (es. stress lavoro-correlato, lavoratrici in stato di gravidanza, ecc.) tenendo conto delle differenze di genere, età, provenienza da altri paesi, e tipologia contrattuale. Tale valutazione deve contenere le misure di prevenzione e protezione da realizzare al fine di ridurre al minimo i rischi presenti 

CHI LO DEVE FARE

Sono soggette  a tale obbligo tutte le aziende che abbiano almeno un dipendente all’interno del loro organico (ad esclusione di tipologie contrattuali particolari quali ad esempio soggetti con p.iva, ecc). 

QUANDO VA REDATTO

Il documento di valutazione dei rischi va redatto entro 90 giorni dalla data di inizio attività.

AGGIORNAMENTO 

E’ previsto l’aggiornamento / rielaborazione in occasione di:

  • modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori
  • in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione
  • a seguito di infortuni significativi
  • quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità