Sostituzione maniglioni antipanico non marcati CE
Entro il 18 febbraio 2013, dovranno essere sostituiti i maniglioni antipanico non marcati CE per l'apertura ...
Dal febbraio 2005, è in vigore il D.M. 3 novembre 2004 il quale stabilisce i criteri da seguire per la scelta dei dispositivi di apertura delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione incendi, quando ne sia prevista l’installazione.
Tali dispositivi devono essere conformi alle norme UNI EN 179 o UNI EN 1125 e ai sensi del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, devono essere muniti di marcatura CE.
Entro il 18 febbraio 2013, solo se la vostra attività è soggetta al certificato di prevenzione incendi, dovranno essere sostituiti i maniglioni antipanico non marcati CE per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo relativamente alla sicurezza in caso d'incendio.