Si informa che la Regione Veneto, con Legge n. 32 del 22 ottobre 2014 (Bur n. 103 del 28 ottobre u.s.), qui allegata, ha disposto che, a decorrere dal 12 novembre 2014, il registro infortuni previsto dal D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, non è più soggetto all'obbligo di vidimazione precedentemente stabilito, purché lo stesso sia tenuto in conformità a quanto previsto dal T.U. sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro.