Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - Datore di Lavoro

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, così come stabilito dall’art. 2 del D.Lgs. 81/08, è la persona che è in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32, avente il compito di coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Tale decreto offre la possibilità al datore di lavoro di assumere direttamente e svolgere in prima persona i compiti di prevenzione e protezione dai rischi, assumendo quindi il ruolo di RSPP, nei seguenti casi:

  • Aziende artigiane ed industriali che occupano fino a 30 lavoratori, restando comunque escluse le aziende a rischio di incidente rilevante di cui al D.Lgs. n.334/1999;
  • Aziende agricole e zootecniche che occupano fino a 30 lavoratori;
  • Aziende della pesca che occupano fino a 20 lavoratori;
  • Altre aziende (o enti) che occupano fino a 200 lavoratori. 

A CHI E’ RIVOLTO

Il corso è rivolto a tutti gli i datori di lavoro che intendano svolgere direttamente il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, secondo quanto stabilito dall’art. 34 del D.Lgs. n. 81/08.

Per ricoprire il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il datore di lavoro deve frequentare specifico corso di formazione, articolato in moduli associati a tre differenti livelli di rischio.

DURATA

I livelli di rischio, sono stati definiti dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e risultano così articolati:

  • Rischio BASSO : 16 ORE
  • Rischio MEDIO : 32 ORE
  • Rischio ALTO :   48 ORE

Il monte ore da frequentare è individuato in base al settore Ateco 2002-2007 di appartenenza, a ciascuno dei quali viene associato un livello di rischio.

Il corso prevede un obbligo di frequenza pari al 90% del monte ore stabilito.

COME E’ STRUTTURATO 

Il percorso formativo è strutturato nei seguenti moduli:

  • Modulo 1. NORMATIVO - giuridico;
  • Modulo 2. GESTIONALE – gestione ed organizzazione della sicurezza;
  • Modulo 3. TECNICO – individuazione e valutazione dei rischi;
  • Modulo 4. RELAZIONALE – formazione e consultazione dei lavoratori.

Al termine del corso, verrà effettuata la verifica dell’apprendimento (mediante colloquio o test, in alternativa tra loro), a cui seguirà la consegna dell’attestato di frequenza : il mancato superamento della prova di verifica finale non consente il rilascio dell’attestato.

AGGIORNAMENTO

Secondo quanto stabilito dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 l’aggiornamento della formazione ha periodicità quinquennale.

La sua durata varia in relazione ai tre livelli di rischio sopra citati in:

  • n. 6 ORE per attività considerate a rischio BASSO;
  • n. 10 ORE per attività considerate a rischio MEDIO;
  • n. 14 ore per attività considerate a rischio ALTO.